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18/03/2020 – Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria sarà destinata eventualmente, in via eccezionale, una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza” da 300 milioni di euro.
E’ quanto si legge nel DL Cura Italia (DL 18 del 17 marzo 2020) per il contrasto all’emergenza coronavirus pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene aiuti per gli ospedali, le famiglie, i lavoratori e le imprese per un totale di circa 25 miliardi di euro, che attiveranno flussi per 350 miliardi di euro.
Il decreto si articola in cinque assi:
1. Sistema Sanitario Nazionale e Protezione Civile, per 3,5 miliardi di euro
2. sostegno all’occupazione e al reddito dei lavoratori, per 10 miliardi di euro
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito con garanzie pubbliche al credito per sospendere mutui e prestiti, misura che mobiliterà circa 340 miliardi di euro
4. sospensione obblighi di versamento di contributi e tributi (la scadenza di oggi è differita al 20 marzo; altre scadenze al 31 maggio)
5. norme di sostegno a settori economici specifici
Coronavirus, le misure del DL ‘Cura Italia’ per i professionisti ordinistici
L’articolo 44 prevede che, per garantire sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Sarà il Ministro del Lavoro, di Concerto con quello dell’Economia a definire entro un mese criteri di priorità e modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota dei 300 milioni di euro da destinare, in via eccezionale al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Ricordiamo che per i professionisti non iscritti all’INPS, si stanno attivando le rispettive Casse di Previdenza: Inarcassa ha deliberato i primi provvedimenti venerdì 13 marzo, qualche giorno prima la Cassa dei Geometri e la Cassa dei Periti Industriali hanno sospeso tutti i pagamenti mentre il Consiglio Nazionale dei Geologi ha deciso il differimento di ogni attività di recupero coattivo delle somme dovute fino al superamento dell’emergenza.
Coronavirus, le misure per Partite Iva e autonomi
Ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, ai co.co.co. in gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai dipendenti stagionali del settore turismo è riconosciuto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo (articolo 27). L’indennizzo è erogato dall’INPS previa domanda. La misura riguarda una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
Fondo centrale di garanzia PMI anche per i professionisti
L’articolo 49 dispone che, per 9 mesi da oggi, al Fondo centrale di garanzia PMI sono ammissibili, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Fondo mutui “prima casa” o “Fondo Gasparrini” anche per i professionisti
L’articolo 54 dispone che, per un periodo di 9 mesi da oggi, l’ammissione ai benefici del Fondo Gasparrini è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Sospensione termini adempimenti dei versamenti fiscali e contributivi
L’articolo 62 dispone che, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso ad oggi, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dPR 600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che essi operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) imposta sul valore aggiunto;
c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione termini dei permessi di costruire
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In questa misura rientrano permessi di costruire e altri atti relativi agli interventi edilizi (articolo 103).
Tali provvedimenti – ha spiegato il Governo – si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.
In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Coronavirus, le prime misure per gli appalti
Per assicurare immediata liquidità alle imprese e far partire subito i cantieri, il decreto modifica l’articolo 35 del Codice Appalti, stabilendo che l’erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche in caso di consegna in via di urgenza.
Per sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con il Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le Amministrazioni potranno richiedere le anticipazioni finanziarie nella misura del 20% (anziché del 10%) a condizione che sia stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento (o il progetto definitivo in caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori).
Coronavirus, le prossime iniziative
Per sostenere il crollo del PIL, il Governo varerà nuove misure per accelerare l’apertura dei cantieri. Il Premier Conte ha annunciato nuove misure per ricostruire: ingenti investimenti con una rapidità mai vista in Italia e con semplificazione e riduzione delle tasse.