I prelievi ed i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche cumulativamente nell’arco di un mese, costituiranno la base per una “comunicazione oggettiva” che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all’Uif
I prelievi ed i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche cumulativamente nell’arco di un mese, costituiranno la base per una “comunicazione oggettiva” che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all’Uif
Fonte: ItaliaOggi.it
12/07/2018 – I prelievi e i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10 mila euro, anche cumulativamente nell’arco di un mese, costituiranno la base per una «comunicazione oggettiva» che gli istituti di credito e altri specifici soggetti dovranno effettuare all’Uif. Tali comunicazioni, di norma, non costituiranno, salvo ipotesi particolari, operazioni che determinano l’obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospetta. Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà, infatti, solo una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla Uif per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.
È quanto si legge, in estrema sintesi, nel documento pubblicato ieri nel sito della Banca d’Italia, recante «Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive», sottoposto per trenta giorni a pubblica consultazione.
La fonte normativa.
Lo schema delle istruzioni predisposto dall’Uif deriva dalle specifiche previsioni dell’art. 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, (decreto legislativo 231/07 cosi come modificato dal dlgs n. 90/2017) il quale stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla Uif, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».
Gli obblighi concreti.
Sulla base delle esigenze informative della Uif viene previsto, nell’art. 3 dello schema di istruzioni, che i destinatari (banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica ecc.) inviino all’Uif «con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore». Vengono quindi prese in considerazione anche eventuali operazioni «cumulate» nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.
Ai fini dell’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente o esecutore.
I contenuti delle comunicazioni oggettive.
Le comunicazioni oggettive dovranno contenere una serie di dati attinenti il segnalante, il cliente e le operazioni.
Nel dettaglio dovranno evidenziarsi: i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo».
Fermo restando le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, la trasmissione all’Uif delle comunicazioni oggettive dovrà essere effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio che risulterà interlocutore dell’Uif anche per la richiesta di eventuali informazioni.
I rapporti con le operazioni sospette.
Tali operazioni, di norma, si legge ancora nell’art. 3, non sono sottoposte a valutazioni circa l’eventuale carattere anomalo o sospetto ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive. Tuttavia, si chiarisce successivamente (art. 4): «La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’articolo 35 del dlgs n. 231/2007 quando essa: non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, oppure non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo». Inoltre, l’invio di sos, non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione.