Anac: escluso chi non riesce a presentare l’offerta nei termini stabiliti per difficoltà non dovute al gestore della piattaforma

Fonte: edilportale.com

11/07/2018 – Rischio di rete e rischio tecnologico. Sono gli inconvenienti che, sommati agli altri rischi tipici delle attività imprenditoriali, possono complicare la vita a chi partecipa ad una gara d’appalto con procedura telematica.

Lo ha spiegato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un parere di precontenzioso in cui ha aggiunto che l’unica chance di salvezza è attivarsi per tempo, molto prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

Gara telematica e problemi con l’invio del file

Nel caso esaminato, l’impresa ha evidenziato di non aver potuto partecipare alla procedura telematica perché, a causa delle dimensioni del file, non è riuscita a trasmettere l’offerta nei termini stabiliti.

Secondo l’impresa, però, né il bando né il gestore del sistema telematico hanno evidenziato dei limiti per i file da caricare e, solo dopo aver contattato il call center dedicato, è emerso che in realtà i file non potessero superare i 13 MB. Questo, a detta del partecipante, avrebbe dovuto indurre la Stazione Appaltante ad annullare la procedura o prorogare il termine per la presentazione delle offerte.

Per la Stazione Appaltante, invece, l’indicazione delle specifiche tecniche compete al gestore della piattaforma informatica. Superato questo aspetto, la SA ha evidenziato che l’impresa ha segnalato le difficoltà riscontrate col sistema a termini già scaduti.

Anac: ‘autoresponsabilità e attivarsi in tempo utile’

Ricostruendo la vicenda, l’Anac ha spiegato che i termini per la presentazione delle offerte scadevano il 16 maggio alle ore 12:00. L’impresa ha iniziato a presentare l’offerta lo stesso giorno alle 11:30 e provato a caricare il file alle 11:45. Soltanto il giorno dopo, quindi a termini scaduti, ha contattato prima il numero verde per l’assistenza e poi la Stazione Appaltante per chiedere un tempo aggiuntivo.

L’Anac ha spiegato che l’operatore economico che intende partecipare ad una gara d’appalto con procedura telematica deve prima di tutto chiedere l’abilitazione per operare sulla piattaforma online. L’abilitazione implica “l’integrale accettazione delle regole e dei documenti relativi allo strumento di acquisto o negoziazione”.

Se, ha ricordato l’Anac, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come le procedure selettive informatiche offrano degli indiscutibili vantaggirispetto a quelle cartacee, è anche vero che si sconta un “rischio di rete, dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete, e un rischio tecnologico dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori”.

Questi rischi, ha aggiunto l’Anac, costituiscono un’alea che può essere attenuata, ma non eliminata. È quindi necessario operare secondo “il principio di autoresponsabilità” in base al quale chi intende prendere parte alla gara ha l’onere di “attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta”.

“Se – ha concluso l’Anac –  la società ricorrente avesse provveduto con congruo anticipo all’invio telematico della propria offerta, avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente ogni inconveniente di tipo tecnico, anche eventualmente avvalendosi della possibilità di ottenere l’intervento del gestore del sistema. Viceversa, l’istante non è stato in grado di osservare il termine di presentazione delle offerte”.

Nel parere di precontenzioso l’Anac ha quindi dato ragione alla Stazione Appaltante e confermato l’esclusione dell’operatore che non ha presentato l’offerta in tempo utile.