Anci riepiloga gli obblighi dei Comuni in materia di modulistica standardizzata per l’edilizia e semplificazioni edilizie

Fonte: edilportale.com

10/07/2018 – Quali obblighi hanno i Comuni e gli enti locali nell’attuazione delle norme sulle semplificazioni in edilizia?

A spiegarlo l’Anci in una nota in cui riepiloga le disposizioni concernenti i moduli unici standardizzati e le semplificazioni introdotte dal Decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016).

Moduli unici per l’edilizia: i compiti degli enti locali

L’Anci ha ricordato che i Comuni, per espressa previsione dell’art.2 del Dlgs 126/2016, devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati.

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei moduli, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione, scatta il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato sul proprio sito. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Semplificazione edilizia: i regimi applicabili alle attività private

L’Anci, dopo aver ricordato che il decreto 222/2016 individua in un’apposita tabella (Tabella A) le attività oggetto di procedimento e il relativo titolo abilitativo, ricorda che le amministrazioni devono fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.