Via alle nuove regole per i subappalti. Per i professionisti nel regime dei minimi o in quello forfettario la scelta è facoltativa

Fonte: edilportale.com

02/07/2018 – È entrato in vigore il 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati nei subappalti. Alcuni addetti ai lavori avevano sperato in una proroga, di cui hanno beneficiato solo le cessioni di carburanti.
 

Fattura elettronica tra privati, le nuove regole

È obbligatorio l’utilizzo delle fatture elettroniche per le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti nei confronti dell’impresa principale nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione.
 
Per il momento sono esclusi i passaggi successivi, ad esempio nel caso in cui i subappaltatori si avvalgano dei beni o dei servizi resi da un altro soggetto, quest’ultimo è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie.  Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà invece tutte le operazioni.
 
Per la trasmissione delle fatture elettroniche si utilizza il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Il Sistema di Interscambio garantisce ottimi margini di sicurezza dei dati. Per la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è inoltre previsto un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.
 
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) a introdurre l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
 
L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito le istruzioni operative con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la Circolare 8/E/2018.
 

Fattura elettronica per i professionisti

La fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario
 
ll regime dei “minimi” prevede un’aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.
 
Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime “forfettario”, che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.
 

Fattura elettronica, la App gratuita dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha realizzato l’App “FATTURAe”, con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. 
 
L’app “FATTURAe”, disponibile sia in ambiente Android che iOS, consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. In particolare, attraverso una procedura guidata, l’app aiuta l’utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pa.
 
Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega passo passo come fare per ottenere il proprio QR-Code.
 

Fattura elettronica, niente sanzioni per ritardi lievi

Con la circolare 13/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di spiegazioni. Tra queste ha chiarito che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni. In caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto. 
 

Fattura elettronica, esenti i fornitori

Il Fisco con la circolare 13/E ha spiegato anche che la fatturazione elettronica riguarda solo i soggetti coinvolti direttamente nell’appalto con la Pubblica Amministrazione, ad esempio in qualità di subappaltatori. L’obbligo non si estende ai fornitori che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale.
 
Non sono soggette a fatturazione elettronica neanche le prestazioni rese nei confronti di soggetti non qualificabili come pubbliche amministrazioni, anche se controllate da un ente pubblico.

Nessun obbligo di fatturazione elettronica all’interno di un consorzio titolare di un appalto pubblico. Solo il consorzio dovrà inviare fatture in formato elettronico. Non saranno invece necessarie fatture elettroniche per le operazioni interne tra le imprese appartenenti al consorzio.